Gli affidatari, oltre alla documentazione personale del bambino, riceveranno copia del provvedimento che dispone l’affido.

In alcuni casi sarà utile richiedere, tramite il Servizio sociale, copia del provvedimento del Giudice Tutelare o del tribunale per i Minorenni.

Si elencheranno, a seguire, una serie di informazioni pratiche, utili per la Famiglia affidataria:

  • Iscrizione nello stato di famiglia

L’iscrizione del bambino nello stato di famiglia degli affidatari può essere fatta negli affidamenti a lungo termine, in accordo con il Servizio sociale e con i genitori del bambino, sempre che non vi sia un decreto di decadenza della potestà degli stessi.

Negli affidamenti di breve durata o parziali non vi è alcuna variazione anagrafica.

  • Assistenza Sanitaria

Se un bambino viene affidato ad una famiglia appartenente alla zona della stessa Azienda sanitaria locale, rimane valido il tesserino sanitario. La famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico.

Qualora l’affido avvenga nella zona di una diversa ASL, al bambino verrà rilasciato un nuovo tesserino sanitario, presentando la documentazione attestante l’affido.

  • Decisioni urgenti di carattere sanitario

Gli affidatari sono tenuti ad assumere le decisioni più opportune, in caso di necessità ed urgenza, per salvaguardare la salute del bambino a loro affidato; successivamente l’autorità sanitaria che prende in cura il bambino valuterà se richiedere o meno l’autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale per proseguire le cure o per ulteriori indagini da effettuare.

  • Spese sanitarie straordinarie

Qualora il/la minore necessiti di spese sanitarie straordinarie (occhiali da vista, ausili particolari, apparecchi odontoiatrici, ecc..) esiste la possibilità di una contribuzione mirata in base ai parametri comunali ed alla valutazione del Servizio sociale di base.

  • Scuola

Gli affidatari, oltre a mantenere i periodici contatti con gli insegnanti circa l’andamento scolastico del bambino/a, sono tenuti a partecipare alle attività che la scuola propone per i genitori.

Gli affidatari partecipano all’elezione degli organi collegiali (art. 19. 2° comma del DPR n°416/74): non è stata ancora raggiunta però un’interpretazione univoca circa il completo godimento, da parte degli affidatari, dei diritti attivi e passivi negli organismi scolastici elettivi.

Decisioni importanti quali, ad esempio, il cambiamento di scuola o la scelta degli studi superiori andranno concordate con i genitori tramite il Servizio sociale che segue il bambino.

  • Documentazione per potersi recare all’estero con il bambino

La richiesta per ottenere il documento deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore e dall’affidatario (legge 1185/67 art.3). Se manca il consenso, occorre l’autorizzazione del Giudice tutelare.

La famiglia affidataria che ha intenzione di recarsi all’estero con il bambino affidato, può rivolgersi agli operatori del Servizio Sociale per ricevere le indicazioni necessarie; poiché può trattarsi di una pratica complessa e lenta, è opportuno attivarsi con qualche mese di anticipo.

  • Provvidenze legali per gli affidatari

Gli affidatari possono disporre degli assegni familiari, qualora la famiglia rientri nelle fasce di reddito per le quali sono previsti, nonché delle astensioni e permessi dal lavoro, secondo la normativa specifica.

Inoltre, sono applicabili agli affidatari le detrazioni di imposta per carichi di famiglia, purché l’affidata risulti a carico (art. 12 DPR n°917/86), e ciò sia comprovato da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

Tali provvidenze, sulla base dell’art. 80 della legge n°184/83 vanno comunque richieste e disposte dal Giudice tutelare, nell’affido consensuale e dal Tribunale per i Minorenni nell’affidamento giudiziario. Per attivare queste procedure è bene far riferimento al Servizio sociale.