L’affidamento familiare è previsto dalla legge 184/1983 “dell’adozione e dell’affidamento dei minori”.

L’art 2 prevede che un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo possa essere affidato ad un’altra famiglia o ad una persona singola o ad una comunità di tipo familiare che gli consenta il mantenimento, l’educazione e l’istruzione.

L’affidamento può essere:

  • Consensuale, quando i genitori sono concordi con il provvedimento;
  • Giudiziale, quando non vi è il consenso dei genitori e l’affido è decretato dal Tribunale per i Minorenni.